La gestione aeroportuale in Italia può essere affidata ad entità sia pubbliche che private che di natura mista. Infatti, a norma dell'art. 10, comma 13, Legge 537/93 e del D.M. 12 novembre 1997 n. 521 è stata prevista la costituzione di apposite società di capitali.
La SAGA – Società Abruzzese Gestione Aeroporto” è società per azioni, partecipata al 99,97% dalla Regione Abruzzo, dunque società in controllo pubblico.
A seguito dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. 33/2013 (art. 24-bis del DL 90/2014, ha abrogato l'art. 11 del D. Lgs. 33/2013 ed ha inserito l’art. 2-bis), la stessa disciplina prevista per la P.A. - Pubblica Amministrazione si applica, "in quanto compatibile" anche alle seguenti realtà, come si legge al comma 2. dell'art. 2-bis D.L.gs. 33/2013:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Resta da valutare, dunque, nell'applicazione delle disposizioni normative in parola, la "compatibilità" la quale, come osservato nelle stesse LG Enac n.1134/2017, “va valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell’ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici, o ancora i casi di attività svolte in regime di privativa”.
Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.