Prevenzione della corruzione

La prevenzione del fenomeno corruttivo inteso in senso ampio, cd. corruzione amministrativa, nel nostro Paese si fonda sulla legge n. 190 del 6.11.2012,

emanata sulla base di Convenzioni internazionali. L’intervento del legislatore italiano in materia anticorruzione ha riguardato negli anni l'emissione di varie norme interne

(d.lgs. n. 235 del 31.12.2012 - d.lgs. n. 39 dell’8.04.2013 -  D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 -  d.lgs. n. 33 14.03.2013)

nonchè la messa in atto di un articolato meccanismo che coinvolge più soggetti e strumenti al fine di prevenire la corruzione.

In particolare, la legge n. 190 del 2012 stabilisce un sistema di gestione del rischio fondato su piani articolati su due livelli. Tale sistema prevede una tutela anticipata in base all’individuazione dei settori amministrativi che sono maggiormente soggetti al rischio corruzione, complementare alla tradizionale risposta di carattere penale di tipo repressivo e incentrata sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione.

 

I due livelli dei piani suddetti sono:

  • il Piano nazionale Anticorruzione (PNA); 

  • Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Entrambi hanno durata triennale e sono aggiornati annualmente; devono essere coordinati tra di loro e con gli altri strumenti di programmazione dell’amministrazione/società.

Il primo livello, ai sensi dell’articolo 1, c. 2 bis, della legge n. 190 del 6.11.2012, prevede l’adozione del Piano nazionale anticorruzione da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Comitato interministeriale preposto e la Conferenza unificata. Esso costituisce atto di indirizzo e indica le direttive che devono essere contenute nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da ogni amministrazione/società pubblica. Il Piano nazionale Anticorruzione è rivolto sia alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, c. 2, d.lgs. 165/2001 che ai soggetti di cui all’articolo 2-bis, c. 2, d.lgs. 33/2013.

Il secondo livello è, invece, relativo a ciascuna amministrazione/società pubblica che a livello decentrato, sulla base del PNA, deve approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione i quali devono essere necessariamente ricompresi nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Tale organo, in seguito, adotta il piano su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il Piano triennale per la prevenzione della corruzione è approvato dalla giunta.

Esso deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente/Società trasparente".