Accesso Civico

L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.


L’Accesso civico (“Semplice” e “Generalizzato”) - L’istituto dell’Accesso Civico, quale strumento di trasparenza, viene introdotto dal decreto legislativo 33 del 2013, all’art. 2, comma 1, che recita: “Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”.
Il decreto “FOIA” (decreto correttivo n. 97 del 2016) affianca all’originario istituto dell’Accesso Civico, che sarà poi detto “Semplice”, una nuova forma di accesso: quello “Generalizzato”. A seguito di tale intervento, l’art. 5 del decreto 33/2013 viene modificato come segue:
 

Comma 1: (Accesso Civico Semplice) “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”;

Comma 2: (Accesso Civico Generalizzato) “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle   funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.

 
Pertanto, ai fini della richiesta che vorrà essere avanzata dal cittadino, è importante chiarire, ai fini anche della regolarità formale dell’istanza stessa, il soggetto destinatario della richiesta, in relazione all’oggetto:
 
PER LE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO/ ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” (art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013), che possono avere ad oggetto solo i documenti/atti sui quali incombe già l’obbligo di pubblicazione, per la normativa sulla trasparenza:
il soggetto di riferimento è il RT – Responsabile per la Trasparenza, Dr.ssa Marica Colangelo alla cui attenzione andrà inviata formale istanza all’indirizzo PEC aziendale, specificando come oggetto “ACCESSO CIVICO SEMPLICE ALL’ATTENZIONE DEL RT” :
abruzzo-airport@pec.it
PER LE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013), che possono avere ad oggetto documenti/atti “ulteriori” rispetto a quelli sui quali incombe l’obbligo di pubblicazione, con i limiti previsti all’art. 5-bis (“interessi pubblici e privati”):
il soggetto di riferimento, competente alla ricezione dell’istanza di accesso, come indicato al comma 3 del citato art. 5, è il Responsabile di Settore/funzione che per materia e competenza detiene i dati o documenti richiesti, alla cui attenzione andrà inviata formale istanza all’indirizzo PEC aziendale, specificando come oggetto “ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO”:
abruzzo-airport@pec.it