Beni immobili e gestione patrimonio
Art.30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.