Accesso Civico Generalizzato

Con il decreto “FOIA” (decreto correttivo n. 97 del 2016) viene affiancato all’originario istituto dell’Accesso Civico una nuova forma di "Accesso".
Per distinguerli, come indicato all'art. 5 del decreto 33/2013, sono definiti:
 
 

ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" (Comma 1, art. 5, D.Lgs. 33/2013)

“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”;

 

ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" (Comma 2, art. 5, D.Lgs. 33/2013 )

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.

 
Ai fini della richiesta che vorrà essere avanzata dal cittadino, pertanto, è importante chiarire, per la regolarità formale dell’istanza stessa, il soggetto destinatario della richiesta, in relazione all’oggetto:
 
PER LE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013), che possono avere ad oggetto documenti/atti “ulteriori” rispetto a quelli sui quali incombe l’obbligo di pubblicazione, con i limiti previsti all’art. 5-bis (“interessi pubblici e privati”):

il soggetto di riferimento, competente alla ricezione dell’istanza di accesso, come indicato al comma 3 del citato art. 5, è il Responsabile di Settore/funzione che per materia e competenza detiene i dati o documenti richiesti, alla cui attenzione andrà inviata formale istanza all’indirizzo PEC aziendale, specificando come oggetto “ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO”:
abruzzo-airport@pec.it